Analisi ed approfondimento del lavoro stagionale, con particolare riferimento a limiti e modalità di applicazione della disciplina dei contratti collettivi a questa particolare tipologia di lavoro a tempo determinato.
Attività stagionali: premessa generale
In via generale si parla di lavoro stagionale quando un’attività lavorativa si svolge in un determinato periodo dell’anno e manca il carattere della continuità.
Tale attività rientra nel più ampio termine di lavoro a tempo determinato, dal quale si distingue per alcune eccezioni (limiti quantitativi, limiti di durata massima, proroghe e rinnovi).
Come noto il legislatore ha demandato ai contratti collettivi il compito di definire i limiti e le modalità di applicazione della disciplina dei rapporti di lavoro alle attività stagionali e, in attesa del nuovo decreto, si applica la normativa di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e dalla Legge n. 247/2007.
Come noto particolarmente interessato a tale problematica è il settore del turistico, dei pubblici esercizi ovvero il settore agricolo ed alimentare in quanto attività che svolgono attività stagionali ovvero collegate a particolari periodi nel corso dei quali la domanda di lavoratori cresce in modalità esponenziale (gli sbocchi lavorativi di breve periodo sono tantissimi e possono essere identificati nelle attività turistica, nella ristorazione e nell’industria ortofrutticola e alimentare (raccolta, lavorazione, preparazione e commercio) ovvero nell’industria dell’intrattenimento e dello spettacolo, nelle fiere e nelle manifestazioni culturali).
Nota: si rammenta che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Datori di lavoro e lavoro stagionale: chi sono i soggetti interessati
Occorre ribadire che sono considerati datori di lavoro stagionali tutte le aziende che osservano, nell’anno solare, un periodo di chiusura al pubblico superiore ai seguenti limiti ovvero che presentano le seguenti caratteri