Il particolare aspetto che riguarda la donazione e successione di quote di società di persone. Si tratta di una agevolazione molto interessante, non sempre tenuta in debita considerazione.
L’esenzione da imposte nella donazione e successione di quote di società di persone
La donazione e la successione di quote di società di persone al coniuge e/o ai discendenti è esente da imposte. Così è previsto dall’articolo 3, comma 4-ter del TUS, il quale tratta anche delle donazioni e successioni di quote di società di capitali.
In questo spunto tratteremo solo delle società di persone.
La esenzione spetta indipendentemente dalla percentuale della quota oggetto di donazione o successione (non è richiesto il controllo, per le società di persone), dal tipo di attività svolta e dal tipo sociale (società semplice, parrebbe, società in nome collettivo, società in accomandita semplice).
In questo senso, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 3/E/2008 punto 8.3.2, Risoluzione n. 446/E del 18 novembre 2008 e Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, par. 5.3.
Per le società semplici manca ancora una esplicita previsione in tal senso da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche se indirettamente la risposta di consulenza giuridica n. 904-86017 del 2