La rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con conseguente esclusione anche della ritenuta.
Non trova cittadinanza nell’ordinamento tributario la fictio iuris dell’incasso giuridico dopo le modifiche introdotte dal D.lgs 147/2015 ovvero a seguito dell’introduzione del comma 4-bis nell’art. 88, TUIR, il regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci non è più compatibile con la fictio iuris dell’incasso giuridico?
Niente incasso giuridico se il socio rinuncia al credito, poiché nel citato nuovo regime, è venuto meno il rischio di salti d’imposta?
La rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con conseguente esclusione anche della ritenuta prevista dall’art. 26 comma 5 del DPR 600/73?
La rinuncia a crediti correlati a redditi tassati per cassa è imponibile in capo al socio?
Principio: la rinuncia del credito del socio è tassabile?
In tema di imposte sui redditi di capitale – in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, TUIR, a seguito delle modifiche di cui all’art. 13, Legge 14 settembre 2015, n. 147 – la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all’asimmetria fiscale o “salto d’imposta” di cui al precedente regime.
La tesi dell’incasso giuridico, secondo cui i crediti verso la società cui rinuncia il socio si considerano per ciò stesso incassati e dunque tassabili in capo al socio, non trova più applicazione a partire dalla introduzione dell’articolo 88, comma 4-bis, del Tuir, ad opera del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015).
In applicazione del mutato quadro normativo che ha posto in correlazione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione, a seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore.
Pertanto, qualora la rinuncia abbia ad oggetto un credito con valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non si verifica un incremento del valore fiscale della partecipazione.
Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società pa