Il tema dei buoni pasto è ampiamente dibattuto, essendo tra i benefici accessori più diffusi in Italia. Oggi esamineremo le distinzioni pratiche tra i buoni pasto e le indennità sostitutive di mensa quanto all’impatto sulla retribuzione dei dipendenti in busta paga.
La normativa italiana prevede un regime contributivo e fiscale di favore per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o gestite da terzi.
Ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917, articolo 51, comma 2, lettera c) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Inps ed Irpef:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- le somministrazioni di vitto in mense organizzate dal datore di lavoro;
- e le somministrazioni di vitto in mense organizzate da terzi.
Sono poi previste altre due ipotesi di gestione del vitto in cui l’esenzione da contributi e tasse non è totale (come nei tre casi appena citati) ma condizionata al rispetto di determinati limiti di importo giornaliero.
Stiamo parlando, da un lato, dei buoni pasto e, dall’altro, delle indennità sostitutive di mensa. Analizziamo in dettaglio quali sono le differenze tra i due regimi.
Buoni pasto: la normativa in vigore
I buoni pasto sono prestazioni sostitutive del servizio mensa che si concretizzano in:
- assegnazione al dipendente di ticket restaurant;
- attribuzione dei buoni pasto tramite app mobile per smartphone;
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