Il 2023 è stato un esercizio di transizione che vede da un lato confermati alcuni provvedimenti emergenziali già vigenti negli anni precedenti e dall’altro alcune novità che entreranno in vigore dal 2024, ma con le quali bisogna avviare una adeguata programmazione.
Affrontiamo in questo intervento i temi della sospensione degli ammortamenti; la deroga ai criteri di valutazione per i titoli iscritti nell’attivo circolante; le modifiche alla disciplina delle perdite d’esercizio; la derivazione rafforzata su opzione per le micro imprese; le nuove soglie dimensionali per i bilanci delle imprese; l’OIC 34 dedicato alla rilevazione in bilancio dei ricavi…
La campagna bilanci 2024, relativa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023, è ormai in pieno svolgimento negli uffici amministrativi dove amministratori, sindaci, revisori contabili, impiegati, commercialisti stanno procedendo alle operazioni di assestamento e chiusura dei conti.
Si tratta di fasi molto importanti nella vita amministrativa delle imprese che richiedono adeguate competenze tecniche, giuridiche e contabili. Il problema principale in questa fase è la scelta dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, operazione che soggiace a regole civilistiche e contabili stabilite dal codice civile e principi contabili.
Anche le norme fiscali hanno il loro impatto sui conti di bilancio, attraverso la fiscalità corrente e differita.
La scelta dei criteri di valutazione vede da un lato i criteri di funzionamento che possono essere mantenuti solo se la società è in condizioni di “going concern” e dall’altro lo spettro dei criteri di liquidazione regolati da OIC 5, nei casi in cui le condizioni di funzionamento non siano più presenti.
E poi c’è il tema delle differenze normative che esistono tra il bilancio in forma ordinaria e il bilancio in forma abbreviata e quello previsto per le micro-imprese.
La presentazione del bilancio in forma ordinaria se supportato da una revisione legale dei conti consentirà di adottare le regole di derivazione fiscale rafforzata, con la conseguenza che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dalle regole civilistico-contabili varranno anche ai fini fiscali, con eliminazione del cosiddetto “doppio -binario”; negli altri casi di bilancio (vale a dire abbreviato e micro-imprese), la divergenza dei criteri di valutazione dovrà trovare regolazione con apposite variazioni fiscali da operare in sede di redazione del modello Redditi.
Lo scenario che si presenta in questa fase di avvio della campagna bilanci 2024 non è certo incoraggiante perché