L’adesione a un fondo pensione complementare dà la possibilità in specifiche circostanze di accedere a un’anticipazione di quanto versato.
L’anticipazione però può essere anche reintegrata, con benefici fiscali; tra questi rientra il credito di imposta per il reintegro della posizione preesistente.
Regole per anticipazione e reintegro nel fondo pensione
Il Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 prevede all’articolo 11, comma 7, che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata per specifiche esigenze e a determinate condizioni.
Stante il fatto che le somme percepite a titolo di anticipazione non potranno mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti – comprese le quote del TFR e maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate – effettuati alle forme pensionistiche complementari predette, il comma 8 prevede poi che tali anticipazioni possono essere versate nuovamente da parte dell’aderente allo scopo di reintegrare quanto versato al fondo pensione, e ciò potrà essere fatto anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, il contribuente ha la possibilità di vedersi riconosciuto un