I giudici di legittimità ritengono che gli interessi di mora siano dovuti sulle somme iscritte a ruolo, qualora il pagamento non sia eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ex art. 30 DPR n. 602/1973. La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella di pagamento e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. E’ quanto espresso dalla Cassazione in questa sentenza.
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