L’erogazione o il ricevimento di somme di denaro va trattato in maniera differente a seconda della natura che le parti hanno voluto attribuire all’operazione commerciale. Si verifica il diverso trattamento civilistico, fiscale e contabile degli acconti rispetto alle cauzioni.
La differenza tra acconto (o anticipo) e cauzione
In termini generali, gli anticipi corrisposti ai fornitori devono essere classificati in base alla loro natura:
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- anticipi in conto impianti, a fronte di un’acquisizione di immobilizzazioni;
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- anticipi in conto di fornitura a fronte dell’acquisizione di merci, materiali o prodotti ovvero potrebbe trattarsi di vere e proprie prestazioni di servizi.
La diversa tipologia di anticipi ha riflessi nel bilancio d’esercizio. Infatti, l’art. 2424 c.c. include gli acconti/anticipi nello stato patrimoniale:
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- sia tra le immobilizzazioni (voce B.I. 6 «Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti»; voce B. II. 5 «Immobilizzazioni materiali in corso e acconti»);
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- sia nell’attivo circolante, tra le rimanenze di magazzino (voce C.I. 5 «Acconti»).
Anche gli anticipi di denaro che si ricevono dai clienti interessano la composizione del bilancio d’esercizio e vanno attentamente appostati nelle scritture contabili.
Trattasi di conti transitori che vengono trattati nell’ambito dei debiti, tuttavia a differenza degli anticipi a fornitori, gli anticipi da clienti trovano una collocazione indistinta nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.6 «Acconti».
Tali poste vanno distinte dai depositi e dalle cauzioni costituite da somme di denaro che l’azienda ha versato a terzi a titolo di garanzia, indisponibili fino alla realizzazione della condizione sospensiva. I suddetti movimenti finanziari, infatti, devono essere classificati in bilancio, nello stato patrimoniale alla voce comma II. 5 «Altri crediti» o, se aventi la natura d’immobilizzazioni finanziarie, alla voce B. III. 2. d. «Altri crediti».
Gli acconti
In caso di dubbio sull’effettiva volontà delle parti e, soprattutto, in mancanza di atto scritto o altro documento probatorio, è opportuno considerare la somma di denaro versata preventivamente quale acconto o anticipo, anziché quale caparra o cauzione, allo scopo di evitare la presunzione di omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA.
In contabili