E’ ripartita la riscossione coattiva, dedichiamo questo intervento ad un caso pratico di sospensione della cartella, puntando il mouse sul quadro normativo e sulla giurisprudenza in materia
La sospensione della cartella di pagamento può essere concessa solo se sussistono i due requisiti del fumus boni iuris ossia la fondatezza del ricorso e il periculum in mora ossia che dall’esecuzione dell’atto può derivare un danno grave.
L’interessante principio è contenuto nella recente sentenza della CTR Lazio n. 3437/11/2021 da cui emerge, inoltre, che è inammissibile la richiesta di revoca ordinaria della sentenza ai fini della regolarità della notifica anche se la documentazione è stata fornita dall’agenzia entrate, ente costituito, e non dall’agenzia della riscossione.
Sospensione cartella: ambito giuridico
Come previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente, se ricorrono i due presupposti normativi, può chiedere alla competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria.
Il comma 1 di tale norma consente, quindi, al contribuente, qualora dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, di chiedere alla Commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato