Riassumiamo termini e condizioni di una agevolazione che potrebbe risultare abbastanza conveniente.
Per il solo anno 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi dai forfettari, possono applicare, in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF per scaglioni, un’imposta sostitutiva (la cosiddetta Flat Tax incrementale) anche delle relative addizionali, pari al 15% su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Come calcolare la flat tax incrementale per il 2023?
In sostanza, occorre:
- effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.
L’ulteriore quota di reddito, non assoggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Ai fini della progressività, non si considera la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.
I chiarimenti dal Fisco
L’Agenzia delle entrate ha nei giorni scorsi pubblicato la circolare n. 18, con cui si sofferma a fare delle precisazioni sulla normativa.
Vengono confermati, nella platea dei soggetti ammessi:
- le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria;
- gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
- i forfettari fuoriusciti dal regime perché nell’anno 2023 hanno superato il limite di 100.000 euro;
- i soggetti IRPEF con partita iva che hanno utilizzato il regime forfetario, oppure il regime di vantaggio in uno degli anni del triennio 2020-2021-2022;
- e i soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.
E’ quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.
NdR: Vedi qui alcune criticità nella definizione dell’aumento di reddito
I soggetti esclusi
Sono invece esclusi dalla flat tax incrementale 2023:
- i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza, qualora la partecipazione non sia detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa;
- i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata;
- e i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, per mancanza dei dati relativi al triennio precedente.
A cura di Danilo Sciuto
Giovedì 6 Luglio 2023
Puoi approfondire meglio l’argomento, con esempi pratici, in questo intervento: Flat tax incrementale partite IVA: i primi chiarimenti