In vista della scadenza di giovedì 30, torniamo su uno degli aspetti più complessi del Modello redditi 2023: la gestione delle detrazioni da Superbonus edilizio. In questo intervento spieghiamo come va gestito il visto di conformità dedicato agli interventi agevolati col Superbonus.
Con l’avvicinarsi delle scadenze per l’invio della dichiarazione dei redditi l’intermediario che deve trasmettere il modello può avere dei dubbi sull’apposizione del “visto di conformità” nel caso in cui in dichiarazione siano presenti detrazioni da superbonus 110%.
Riepiloghiamo, quindi, di seguito la normativa che regola tale istituto e le modalità di apposizione del visto sulla dichiarazione e in particolare i soggetti responsabili dei controlli previsti.
Obbligo del visto di conformità in dichiarazione dei redditi per il Superbonus 110%
Con il D.L. n. 157/2021 (Decreto “Antifrodi”), trasfuso nel testo dei commi 28 ss. dell’art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), è stato previsto che, per quanto riguarda la detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, il visto di conformità, peraltro già richiesto in caso di opzione per la cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, diventi obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Eccezioni
Il visto non è obbligatorio nel caso di modelli:
- precompilati presentati direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
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presentati tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
In una Faq pubblicata sul proprio sito l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il visto non è necessario nemmeno se il modello 730 precompilato viene modificato dal contribuente.
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D: Se un contribuente detrae il super bonus del 110% nel 730 precompilato e modifica i dati in esso contenuti relativi al super bonus o ad altri quadri, può inviare direttamente il 730 o deve avvalersi di un Caf o a un professionista abilitato, ai fini dell’apposizione del consueto visto di conformità, assorbente di quello specifico per i documenti del super bonus?
R. L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.
Controlli da effettuare
Il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenz