La Corte di Cassazione, con la Sentenza 04/07/2023, n. 18905, ha chiarito in quali casi si può effettivamente parlare di acquiescenza del contribuente alla pretesa tributaria.
Il puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, da parte del contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo (anche se contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione), non può produrre l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. (Giovambattista Palumbo)