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Modello 730/2025: arriva il Quadro T per le plusvalenze finanziarie
Un tempo il Modello 730 rappresentava un dichiarativo semplificato per quei contribuenti che liquidavano le proprie imposte tramite un sostituto d’imposta, quindi solitamente, i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Oggi, invece, questo modello è stato ampiamente modificato e ampliato dall’Agenzia delle Entrate per consentire la dichiarazione di tutte le tipologie di reddito che possono essere conseguite dai soggetti che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Da questo punto di vista, il Modello 730/2025 per il periodo d’imposta 2024 introduce una novità, ovvero l’inserimento del nuovo Quadro T, che è dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria.
In passato, chi percepiva questa tipologia di reddito era tenuto a seguire un iter più complesso, con due modalità possibili:
- Presentare il modello 730 e integrarlo tramite il Quadro RT del Modello Unico PF;
- Presentare direttamente il Modello Unico PF che racchiudeva al suo interno tutte le tipologie di redditi ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
Oggi, invece, il Quadro T, così come i quadri W e M (che sono i corrispettivi dei quadri RW e RM nel Modello Unico PF) sono parte integrante anche del Modello 730 e quindi non si rende più necessaria la procedura di integrazione fra i due Modelli.
Quadro T nel 730/2025: più semplice dichiarare le plusvalenze
Il nuovo quadro T deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis) a c-quinquies) del TUIR, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.
Più nello specifico, il Quadro T si compone di 8 sezioni dove è possibile inserire le plusvalenze derivanti da:
- cessione di strumenti finanziari come ad esempio azioni, obbligazioni ed ETF;
- cessione di partecipazioni non qualificate (nel caso di società quotata voti esercitabili in assemblea ordinaria inferiori al 2% e partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%, oppure, nel caso di società non quotate voti esercitabili in assemblea ordinaria inferiori al 20% e partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 25%);
- cessione di partecipazioni qualificate (nel caso di società quotata voti esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 2% e partecipazione al capitale o al patrimonio superiori al 5%, oppure, nel caso di società non quotate voti esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 20% e partecipazione al capitale o al patrimonio superiori al 25%);
- guadagni derivanti da cripto-attività legate a cessioni, scambio o conversioni di criptovalute o di token digitali che eccedono la soglia di euro 2.000;
- altri profitti di diversa natura finanziaria prodotti da speculazioni o da strumenti finanziari come i futures, le opzioni e i CFD (Contract for Difference);
- redditi derivanti da rivalutazioni nel caso in cui si debba indicare la rideterminazione del costo o del valore d’acquisto delle partecipazioni.
Tale Quadro del Modello 730/2025 è dedicato alle “Plusvalenze di natura finanziaria” e si compone di 8 sezioni che di seguito vengono analizzate nello specifico:
SEZIONE |
OGGETTO |
DESCRIZIONE |
SEZIONE I |
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20% |
Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva pari al 20% |
Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 31 dicembre 2011 per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%; in tal caso, nei righi T1 e T2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare | ||
SEZIONE II |
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26% |
Redditi di natura finanziaria realizzati a partire dal 1° luglio 2014 per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 26% |
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019 | ||
Plusvalenze realizzate da investitori istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5% del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019 | ||
SEZIONE III |
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate |
Plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate fino al 31 dicembre 2018 |
Plusvalenze realizzate da investitori istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5% del patrimonio del fondo, realizzate fino al 31 dicembre 2018 | ||
SEZIONE IV |
Plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri |
Plusvalenze e proventi indicati all’art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato in base ai criteri individuati dall’art. 47-bis, comma 1, del TUIR |
Plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio immobiliari di diritto estero (OICR) non conformi alla Direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non è soggetto a forme di vigilanza | ||
SEZIONE V |
Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26% |
Plusvalenze e altri proventi dalla cessione di cripto-attività, per la parte che supera i 2.000 euro nel periodo d’imposta |
SEZIONE VII |
Minusvalenze non compensate nell’anno |
Minusvalenze residue che non è stato possibile compensare nel Quadro T |
SEZIONE VIII |
Riepilogo importi a credito |
Si deve indicare l’ammontare delle eccedenze d’imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione (vedasi rigo RX20, colonna 5, Modello Reddito 2024) e la parte dell’eccedenza che è stata compensata utilizzando il modello F24 |
SEZIONE IX |
Partecipazioni rivalutate |
Valore rivalutato delle partecipazioni, quote o diritti negoziate o non negoziate nei mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2 del DL 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall’art. 5, legge n. 448 del 2001 |
Le sezioni I, II, III, IV e V vengono utilizzate per indicare i dati necessari per calcolare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Occorre sottolineare che, in molte circostanze, la compilazione del solo quadro RT potrebbe non essere sufficiente per adempiere agli obblighi dichiarativi. Ad esempio, un contribuente che detiene un conto presso un intermediario estero potrebbe essere tenuto a rispettare anche gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, illustrati nel quadro W dello stesso modello 730/2025. Inoltre, va considerato che eventuali interessi attivi percepiti devono essere dichiarati come redditi di capitale.
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva, le istruzioni fornite nel Modello 730 del 2025 specificano di utilizzare il codice tributo “1100”. Questo codice è valido sia per le plusvalenze indicate all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, sia per quelle elencate all’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, realizzate a partire dal 1º gennaio 2024.
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Giulia Rancan
Martedì 13 maggio 2025