Parlare di lavoro autonomo occasionale o di lavoro occasionale non è la stessa cosa, sebbene nel linguaggio comune le due tipologie possano essere confuse. Infatti, il lavoro occasionale è cosa diversa dal lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’art. 2222 c.c.. Mentre nel corso del tempo il lavoro occasionale ha cambiato connotati più e più volte, mutando dal lavoro accessorio ai voucher, e poi alle Prestazioni Occasionali e al Libretto Famiglia, il lavoro autonomo occasionale non ha invece subito grandi modifiche ma rimane uno strumento molto utile al fine di inquadrare correttamente i collaboratori di un’azienda quando le loro prestazioni si svolgono con sostanziale autonomia
Parlare di lavoro autonomo occasionale o di lavoro occasionale non è la stessa cosa, sebbene nel linguaggio comune le due tipologie possano essere confuse.
Infatti, il lavoro occasionale è cosa diversa dal lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’art. 2222 C.c.
Mentre nel corso del tempo il lavoro occasionale ha cambiato connotati più e più volte, mutando dal lavoro accessorio ai voucher, e poi alle Prestazioni Occasionali e al Libretto Famiglia, il lavoro autonomo occasionale non ha invece subito grandi modifiche ma rimane uno strumento molto utile al fine di inquadrare correttamente i collaboratori di un’azienda quando le loro prestazioni si svolgono con sostanziale autonomia.
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.: le caratteristiche
L’art. 2222 del Codice Civile prevede espressamente che
“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.
Le caratteristiche delle prestazioni d’opera sono così:
- compime