La qualificazione fiscale delle ASD e delle SSD. Esaminiamo l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 ed i requisiti per mantenerla.
Sport dilettantistico e agevolazione Legge 398/1991
Sia le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che le società sportive dilettantistiche (SSD) possono esercitare l’opzione per il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 attraverso l’invio all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in ragione del domicilio fiscale dell’ente del quadro VO della dichiarazione IVA annuale allegata alla dichiarazione dei redditi e di una lettera raccomandata A.R. all’Ufficio SIAE – Società Italiana Autori ed Editori competente per territorio sempre in ragione del domicilio fiscale dell’ente.
I soggetti che intraprendono per la prima volta l’esercizio di attività commerciali, vale a dire le società sportive dilettantistiche (che, comunque, anche se sono società non hanno fine di lucro come abbiamo detto in precedenza), esercitano l’opzione per il regime disciplinato dalla Legge 398/1991 nella dichiarazione di inizio attività prevista dall’art. 35 del DPR 633/1972 da presentare sempre all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Per le ASD che iniziano l’attività non è prevista questa possibilità ma per esse (come pure per le SSD) è possibile esercitare l’opzione per il regime fiscale di cui alla Legge 398/1991 attraverso un “comportamento concludente”, cioè applicando di fatto questo regime (anche per la modalità di tenuta delle scritture contabili), ai sensi dell’art. 1° del DPR 442/1997.
Il 2° comma di tale decreto dispone inoltre che:
“resta ferma la validità dell’opzione anche in ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni”.
Resta però l’obbligo di effettuare non appena possibile le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ed alla SIAE che abbiamo visto nel capoverso precedente.
L’esercizio di questa opzione per mezzo di un comportamento concludente