La Legge di Bilancio ha previsto l’aumento all’11% della ritenuta d’acconto applicata sui bonifici parlanti, in particolare per quanto riguarda Superbonus e bonus edilizi: vediamo quando si applica tale ritenuta.
L’aumento all’11% dell’aliquota della ritenuta applicata sui bonifici parlanti ci permette di fare un sunto sulle fattispecie su cui tale ritenuta si applica e su quelle escluse.
La ritenuta sui bonifici parlanti
Sui bonifici parlanti, relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”, è stata introdotta da tempo (luglio 2010) una ritenuta di acconto.
La sua misura è salita dall’8% all’11% a fronte dell’art. 1 comma 88 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024 – come avevamo anticipato qui) e sarà applicata alle imprese che hanno eseguito gli interventi edilizi.
Ci riferiamo quindi al superbonus (art. 119 del D.L. n. 34/2020), all’ecobonus, (art. 14 del D.L. n. 63/2013), al sismabonus, (art. 16 del D.L. n. 63/2013), al bonus casa 50% (art. 16-bis del TUIR), al c.d. “bonus barriere 75%”, di cui (art. 119-ter del D.L. n. 34/2020).
La ritenuta è a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari, e viene calcolata dalle banche e dalle Poste che ricevono il bonifico agevolato, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti.
Ciò significa che nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica, o per meglio dire non potrà essere applicata.
Alcuni esempi di esclusione da ritenuta
E’ il caso, ad esempio, dell’acquisto di immobili ristrutturati che consente di beneficiare del cosiddetto “bonus casa acquisti”, oppure dell’acquisto di case antisismiche che consente di fruire del “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 comma 1-septies del D. L. n. 63/2013, oppure delle spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione, oppure del pagamento di oneri di urbanizzazione, nonché del pagamento dei bolli e dei diritti amministrativi, oltre che delle tasse comunali.
Sono altrettanto escluse le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici al fine di beneficiare del c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del D. L. n. 63/2013, nonché le spese per interventi per la “sistemazione a verde” e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili che consentono di beneficiare del c.d. “bonus verde”, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. n. 205/2017.
Danilo Sciuto
Giovedì 7 Marzo 2024